Con viva soddisfazione la FNO informa della recente sentenza del Tribunale penale di Messina che ha assolto con ampia formula liberatoria un Igienista dentale accusato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per aver svolto la propria attività senza la necessaria compresenza di un medico Odontoiatra (la tesi accusatoria, infatti, era fondata sulla interpretazione offerta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020), il quale ha ritenuto che il termine indicazione dell’Odontoiatra – contenuto nel profilo professionale degli Igienisti dentali di cui al DM 137/1999 – dovesse essere inteso quale compresenza del medesimo Odontoiatra durante l’operato dell’Igienista dentale per prevenire possibili rischi per la salute della persona assistita.

Tale pronuncia (divenuta irrevocabile il 5 settembre 2023, non essendo stata impugnata) costituisce un importante, argomentato e puntuale avallo della posizione assunta dalla Federazione nazionale sull’autonomia di tutte le professioni sanitarie, ribadita dalla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali nel proprio documento di posizionamento.

Il Giudice, infatti, ha motivato il provvedimento assolutorio alla luce del quadro normativo di disciplina delle professioni sanitarie che si caratterizza per il riconoscimento dell’autonomia di ogni professione sanitaria e per l’abbandono di ogni pregressa gerarchia tra le professioni “primarie” e quelle “ancillari”. Alla luce di tale scenario normativo e sulla base degli apporti testimoniali e scientifici raccolti a processo, il Tribunale ha quindi affermato che:

  • sulla base dell’ordinamento giuridico, all’Odontoiatra compete la rilevazione del bisogno di salute della persona assistita di ricevere le prestazioni dell’Igienista dentale;
  • l’Igienista dentale effettua dette prestazioni in totale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità;
  • con il termine indicazione (di cui al citato  DM 137/1999) deve intendersi una semplice comunicazione: il concetto in questione non è sinonimo di prescrizione, né implica la compresenza dell’Odontoiatra;
  • il Legislatore, infatti, non ha codificato come debba essere fatta tale indicazione e l’asserita necessaria compresenza dell’Odontoiatra deriva unicamente da un’interpretazione fuorviante della già citata sentenza del Consiglio di Stato;
  • i rapporti tra Odontoiatri ed Igienisti dentali devono essere sinergici, orientati al soddisfacimento del bisogno di salute della persona assistita e basati su informazione, condivisione e collaborazione;

alla luce di tali principi e della non pericolosità delle prestazioni routinarie di igiene dentale (in quanto né cruente né minimamente invasive, fortemente raccomandate da plurime linee guida del Ministero della salute per la prevenzione della formazione delle carie), le medesime attività possono essere svolte in totale autonomia da parte dell’Igienista dentale, in assenza di una specifica indicazione e senza la necessaria compresenza dell’Odontoiatra.

Si tratta, in conclusione, di pronuncia di assoluto rilievo in quanto non si limita all’analisi dei dati di fatto attinenti allo specifico caso in esame, ma estende il ragionamento argomentativo all’insieme delle norme che regolamentano le professioni sanitarie e ne ricava una lettura coerente con i principi di competenza, autonomia e responsabilità (statuiti sin dalla legge 42/1999 e, da ultimo, con legge 24/2017 e legge 3/2018) e, in definitiva, in armonia con il fondamentale principio costituzionale di tutela della salute.

Infine, corre l’obbligo di evidenziare ancora una volta come l’azione sinergica tra i professionisti, le loro rappresentanze istituzionali e i consulenti di riferimento, in questo caso quelli legali, sia sempre premessa di risultati positivi.