La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione.
La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio. Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
OBBLIGO PEC PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
L’art. 7 del DL 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, approvato dal Governo il 7 luglio u.s., ha confermato l’obbligo per tutti i professionisti (intesi nel senso più ampio del termine come soggetti iscritti ad un albo professionale) di comunicare, ai rispettivi Ordini di appartenenza, il proprio “domicilio digitale” (inteso come indirizzo di posta elettronica certificata PEC) fissando il termine ultimo per l’adempimento, al 1° ottobre 2020.
Poiché l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (oggi “domicilio digitale”) è rimasto in passato largamente inattuato, il legislatore è intervenuto con una disposizione che introduce, tra le altre, la seguenti novità per il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco a cui è iscritto, è disposto che l’Ordine di appartenenza diffidi il professionista stesso ad adempiere entro 30 giorni; in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine professionale commina la sanzione della sospensione dall’Albo (con conseguente impossibilità di continuare a svolgere legalmente l’attività professionale anche nella forma di lavoro subordinato) o elenco fino all’avvenuto regolare adempimento (nuovo comma 7 -bis del DL 185/2008). Analoga sanzione è inoltre prevista per i domicili digitali non formalmente attivati.
Tutti gli iscritti agli Ordini aderenti alla convenzione per la fornitura delle caselle di posta elettronica certificata nei domini “tsrm.org” e “tsrm-pstrp.org” hanno a disposizione una casella PEC gratuitamente.
La procedura di attivazione è consultabile all’interno della Guida della casella pec convenzionata.